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Leggi lo STATUTO del CAI Vimercate

In data 23 gennaio 2007 si è proceduto al rinnovo del consiglio direttivo della sezion CAI di Vimercate, mediante elezione a scrutinio segreto, a seguito della convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Votanti: 90 Soci dei quali 42 per delega.

Risultano eletti con i voti indicati i candidati Sigg.

1.  Verderio Luigi voti 81
2.  Brambilla Gian Piero voti 68
3.  Andreoni Luigi voti 58
4.  Biella Massimo voti 58
5.  Tresoldi Federico voti 56
6.  Galli Giuseppe voti 41
7.  Mauri Carlo voti 30

Risultano inoltre eletti nel ruolo di Revisori dei conti i Sigg.

1.  Airoldi Fabio voti 75
2.  Villa Paolo voti 75
3.  Rurale Andrea voti 67

Non risultano eletti i Sigg.

1.  Del Menico Archimede voti 25
2.  Vigato Luigina voti 21

 

A seguito della prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo (8 febbraio 2007) si è proceduto alle nomine alle cariche sociali e ai responsabili dei vari settori di attività.

Si ricorda che con l'entrata in vigore del nuovo Statuto (riportato sotto) la durata del mandato degli eletti alle cariche sociali è di tre anni.

 

Cariche sociali triennio 2007 - 2009

Presidente:   Verderio Luigi

Vice - Presidente:   Mauri Carlo

Segretario e Tesoriere:   Brambilla Gian Piero

Consiglieri: Andreoni Luigi
  Biella Massimo
  Galli Giuseppe
  Tresoldi Federico

 

Responsabili attività:

Escursionismo festivo: Biella Massimo - Tresoldi Federico

Alpinismo giovanile: Verderio Luigi - Sabbioni Giorgio

Sci CAI e presciistica: Andreoni Luigi

Sci di fondo: Brambilla Gian Piero

Scialpinismo: Tresoldi Ernesto

Arrampicata: Ronchi Ambrogio

Referente gruppo Seniores: Galli Giuseppe

Rapporti con le Istituzioni: Verderio Luigi

Rapporti con le sottosezioni: Brambilla Gian Piero - Verderio Luigi

 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO

 

STATUTO

 DELLA

 SEZIONE DI VIMERCATE

 

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 21 Novembre 2005

Adottato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 2 Dicembre 2005

Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo nella riunione del 17 giugno 2006

 

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

  1. È costituita, con sede in Vimercate, una associazione denominata “Club Alpino Italiano - Sezione di Vimercate” e sigla “C.A.I. - Sezione di Vimercate”.
    Essa ha durata illimitata.

  2. L’Associazione si riconosce pienamente nella preesistente associazione costituita come sottosezione del C.A.I. nel 1926 e ricostituita come sezione autonoma del C.A.I. nel 1946.

  3. L’Associazione è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, è soggetto di diritto privato ed uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.
    I membri dell’Associazione sono di diritto Soci de
    l C.A.I.

 

Art. 2 - SCOPI

       1. L’Associazione ha per scopo:

a) promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne;

b) tutelare gli interessi generali dell’alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino nell’ambito locale di problemi connessi con l’alpinismo;

c) promuovere la pratica dell’alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo scialpinismo, l’escursionismo e la speleologia;

d) promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorici-pratici di alpinismo, di scialpinismo e di speleologia, gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni;

e) promuovere con gli istituti scolastici ogni forma di collaborazione ed iniziative che favoriscano l’avvicinamento dei giovani alla montagna;

f) costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;

g) assumere e promuovere iniziative atte a perseguire la difesa e la valorizzazione dell’ambiente montano;

h) assumere ogni altro tipo di  iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

       2. L’Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

 

Art. 3 - SOCI

       1. Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani secondo quanto stabilito dall’Art. II.1 e Art. II.3 dello Statuto del C.A.I.

       2. Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo completa dei propri dati anagrafici, controfirmata da almeno un Socio presentatore iscritto all’Associazione; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
E’ ammessa l’adesione all’Associazione di cittadini stranieri.
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione con giudizio insindacabile.

       3. Il Socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., lo Statuto dell’Associazione, nonché le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

       4. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione del C.A.I. La richiesta di trasferimento deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

       5. I Soci sono tenuti a versare all’Associazione la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte nella misura che verrà stabilita anno per anno dall’Assemblea dei Soci.

       6. I diritti e doveri dei Soci sono quelli stabiliti dall’Art. II.4 dello Statuto del C.A.I. e dall’Art. II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I.
I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee dell’Associazione e il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.A.I. secondo l’ordinamento della struttura centrale  e delle strutture periferiche.

       7. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

       8. La qualità di Socio si perde: per morte del Socio o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per dimissione, per morosità o per provvedimento disciplinare.

       9. Il Socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

   10. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote annuali arretrate.
Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

   11. Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell’Associazione o con regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.

 

Art. 4 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

         1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI

       1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è costituita da tutti i Soci ad essa iscritti. L’Assemblea:

a) elegge i componenti degli organi dell’Associazione e i delegati alla Assemblea dei Delegati nel numero assegnato, tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari dell’Associazione, con le modalità stabilite dall’ordinamento dell’Associazione, escluso il voto per corrispondenza;

b) approva annualmente il programma dell’Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;

c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata all’Associazione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;

d) delibera l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;

e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

f) delibera sullo scioglimento dell’Associazione, stabilendone le modalità;

g) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque Soci.

       2. L’Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 Marzo di ciascun anno; le Assemblee Straordinarie ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta dal Collegio dei revisori dei conti, oppure dai Soci maggiorenni nel numero minimo di un decimo dei Soci dell’Associazione.

       3. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci; nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l’ora della convocazione.

       4. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori non hanno diritto di voto.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci; ogni Socio non può portare più di una delega.

       5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un’ora di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

       6. L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, tre scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

       7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia, le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche statutarie, debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

 

Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

       1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione; esso è composto da sette componenti.

       2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

       3. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. In particolare, esso:

a) stabilisce il programma annuale di attività dell’Associazione, e prende tutte le decisioni necessario per adempierlo;

b) pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

c) redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;

d) autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l’Associazione;

e) delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;

f) prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività;

g) delibera la costituzione di sottosezioni o gruppi;

h) redige, collazione e riordina le modifiche dello Statuto dell’Associazione;

i) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

       4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

       5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

       6. Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.

       7. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

 

Art. 7 – PRESIDENTE

       1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche:

a) convoca le sedute dell’Assemblea dei Soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;

b) presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dello stato patrimoniale dell’Associazione;

c) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

       2. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo, nella sua prima riunione.

       3. Il candidato alla carica di Presidente al momento dell’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del C.A.I. o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

       4. In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vicepresidente.

 

Art. 8 – SEGRETARIO E TESORIERE

 

       1. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione.

       2. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità.

       3. Il Consiglio Direttivo in base alle disponibilità e competenze dei componenti, può affidare al Segretario anche la funzione di Tesoriere.

 

Art. 9 – REVISORI DEI CONTI

       1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

       2. Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale.
Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

       3. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

Art. 10 – CARICHE SOCIALI

       1. Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci maggiorenni, ordinari e famigliari, iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti.

       2. Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la sua volontà esclusivamente su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

       3. Gli eletti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili ad esclusione del Presidente che può essere rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

       4. Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento delle sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale in caso di attribuzione di un incarico.

 

Art. 11 - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

       1. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da qualsiasi altra forma che venga erogata da chicchessia a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

       2. Le entrate sociali sono costituite:

a) dalle quote d’ammissione;

b) dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.

       3. I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati su conto corrente, intestato all’Associazione stessa, presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico.
I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

       4. L’anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

       5. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio che va presentato all’Assemblea Ordinaria, per l’approvazione.

       6. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

       7. In caso di scioglimento dell’Associazione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale del revisori dei conti del C.A.I.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Consiglio Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale.

 

Art. 12 - SOTTOSEZIONI

       1. La Sezione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta Soci maggiorenni.
La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i regolamenti.

       2. La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

       3. I Soci delle Sottosezioni pagano quote uguali a quelle della Sezione.

       4. In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei revisori dei conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

 

Art. 13 - GRUPPI

       1. La Sezione può costituire, nel proprio seno, gruppi organizzati di Soci, su richiesta di almeno venticinque Soci maggiorenni, che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell’Associazione, o comunque un’attività compatibile con i fini dell’Associazione stessa.

       2. La costituzione dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i regolamenti.

 

Art. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

       1. Le deliberazioni degli organi dell’Associazione sono vincolanti nei confronti dei Soci dell’Associazione.

       2. L’adeguamento dell’ordinamento dell’Associazione alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E’ adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera da portare ad approvazione dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

       3. Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci, o fra Soci e organi dell’Associazione, relative alla vita dell’Associazione stessa, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del C.A.I. L’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza.

       4. I locali della sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non col consenso del Consiglio Direttivo, o nei casi di urgenza del Presidente, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità dell’Associazione.

       5. Non possono essere ammesse iniziative personali in nome dell’Associazione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative od attività dei singoli in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall’Associazione od a discapito della medesima.

       6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.